Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Misure urgenti in materia sociale 
          per garantire il decoro degli edifici scolastici 
 
  1. Per la celere prosecuzione degli interventi  relativi  al  piano
straordinario per il ripristino  del  decoro  e  della  funzionalita'
degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30  giugno  2014,
n. 21, e' disposto l'immediato utilizzo delle risorse gia'  assegnate
dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di  50  milioni
di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
valere sul Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
2014-2020. E' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori  50  milioni
di euro per l'anno 2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
          a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle regioni del centro-nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti   dall'applicazione   dell'art.   6-quater    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'art. 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'art. 11 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa   con"   sono
          sostituite dalla seguente: "sentita"; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,"; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              "12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano". 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
          a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto  dal  comma
          1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'art. 78, comma 3,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'art. 77-bis,  comma  17.  Il  concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a  carico
          del piano di rientro. 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
          4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista dall'art. 92, comma 5, del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, e' destinata  nella  misura  dello  0,5  per
          cento alle finalita' di cui alla medesima  disposizione  e,
          nella misura dell'1,5 per cento,  e'  versata  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          destinata  al  fondo  di  cui  al  comma  17  del  presente
          articolo". 
              4-septies. All'art. 13, comma 1,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi
          pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma
          25, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163". 
              4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:  "producono
          servizi di interesse generale" sono inserite  le  seguenti:
          "e che forniscono servizi di committenza o di  centrali  di
          committenza a livello regionale a supporto  di  enti  senza
          scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».